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E’ stata dichiarata la liquidazione giudiziale di Avitas: la cooperativa che gestiva la RSA Casa di Arianna, studiamone il caso

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di Isabella Grassi

Con sentenza n. 44 del 31 Agosto 2023 il Tribunale di Parma ha dichiarato la liquidazione giudiziale di IL QUARTIERE DI AVITAS – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS, la società che gestiva la RSA andata a fuoco due settimane fa causando la morte di una delle ospiti della struttura.

La procedura concorsuale, che con il nuovo Codice Della Crisi di Impresa ha sostituito il Fallimento, è stata aperta in seguito al ricorso presentato da due creditori,  cui ha fatto seguito il ricorso presentato in proprio il giorno successivo.

La sentenza illustra chiaramente e in maniera dettagliata la fase pre-fallimentare, spiegando come la società sia arrivata a richiedere la liquidazione giudiziale dopo aver tentato la composizione negoziata e in seguito al suo insuccesso aver tentato il concordato preventivo, anch’esso naufragato, chiudendo così la speranza di una soluzione tramite accordo.

La debitrice ricorrente, unitamente al ricorso aveva fatto istanza di autorizzazione all’esercizio provvisorio ex art. 221 CCII, inizialmente sostenendo che “La prosecuzione dell’attività non pregiudica gli interessi dei creditori, garantendosi, con la continuità del business aziendale, la possibilità di reperire una soluzione di continuità indiretta, e ciò anche a beneficio del personale assunto dalla Cooperativa che, in questo modo, conserverebbe la propria occupazione”, mentre,  sottolineava il Tribunale, l’art. 211 co. 2 CCII prevede che il c.d. esercizio provvisorio possa essere autorizzato “purchè la prosecuzione non arrechi pregiudizio ai creditori”. Per tale ragione e segnatamente al fine di escludere pregiudizi per i creditori derivanti dalla continuità, veniva concesso a Il Quartiere di Avitas s.c.a r.l. Società Cooperativa sociale onlus un termine per depositare un prospetto dei costi di gestione per il trimestre settembre – novembre, nonché la stima degli incassi previsti per il medesimo periodo ed ai creditori ricorrenti termine per eventuali osservazioni.

Come tristemente riportato dai media, il 14 agosto è divampato un incendio al piano terra della palazzina collocata in via Tanara n. 41, e adibita al ricovero di n. 12 ospiti, anziani e disabili che ha portato alla morte di una  donna, a numerosi feriti,  oltre che al  sequestro della palazzina.

Si è così manifestata l’impossibilità di proseguire l’attività e conseguentemente è stata depositata nota di rinuncia alla richiesta di esercizio provvisorio già formulata.

E’ quindi definitivamente naufragato il progetto di questa cooperativa che sebbene, come esplicita la sentenza, si presentava come una onlus e quindi come soggetto che svolgeva “attività a mutualità prevalente”, ma, prosegue la sentenza, “tale caratteristica non risulta provata nel caso di specie, emergendo invece dai dati forniti dalla stessa debitrice il perseguimento del c.d. lucro oggettivo, risultante dal rispetto del criterio di economicità della gestione, quale tendenziale proporzionalità di costi e ricavi, da intendersi come tendenza di questi ultimi a coprire i primi, almeno nel medio-lungo periodo (cfr. ex multis Cass. 6835/2014)”.

Ha  così chiuso una struttura che si occupava di persone con disabilità, che forniva loro una assistenza che i famigliari non volevano o non potevano garantire, è quindi di fatto un fallimento della nostra società, un fallimento che ci riguarda tutti, che deve farci riflettere sul futuro che ci attende.

Questa sentenza fa emergere come Avitas rivestisse la qualifica di imprenditrice, in quanto esercente le seguenti attività: “a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi mediante l’attuazione del seguente oggetto sociale: 1) organizzare servizi socio-sanitari e assistenziali a carattere domiciliare o simile a favore di anziani, minori, disabili fisici e psichici, tutte le persone in condizioni di fragilità, nelle diverse forme richieste dai bisogni collegati alla loro condizione (solitudine, disagio, indigenza); nell’ambito di tali servizi sarà possibile organizzare tutte le attività che comportino un miglior utilizzo del tempo e delle risorse disponibili, quali iniziative di tipo culturale, ricreativo, artistico, ludico, turistico, sportivo, didattico proposte e utilizzate come strumento di promozione e di sviluppo della personalità e della formazione dei destinatari dei servizi educativi e socio-assistenziali, in accordo coi destinatari stessi e con le istituzioni eventualmente preposte; 2) gestire strutture residenziali o semiresidenziali a favore di anziani, minori, disabili fisici e psichici…”.

La caratteristica imprenditoriale, nonostante l’oggetto sociale, ha quindi prevalso sul concetto di mutualità prevalente che invece come onlus avrebbe dovuto contraddistinguerla, a dimostrazione che è l’attività e la modalità concreta di svolgimento che qualifica l’imprenditore e non la sola ragione sociale.

L’udienza per l’adunanza, in cui si procederà all’esame dello stato passivo, avrà luogo davanti al Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 10/01/2024 ore 10:30 e i creditori hanno tempo fino a 30 giorni prima per le domande tempestive.

 

(1 settembre 2023)

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