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PAIR – Piano Aria Integrato Regione Emilia Romagna. Dal 1° ottobre scattate le limitazioni al traffico per i mezzi più inquinanti

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Scattate dal 1° ottobre 2024, le limitazioni al traffico per i mezzi più inquinanti come previsto dal PAIR – Piano Aria Integrato Regione Emilia Romagna 2030. Il Piano conferma le misure di limitazione alla circolazione dei veicoli più inquinanti già vigenti. Non ci sono, pertanto, grosse novità rispetto a quanto era già in vigore durante la prima parte del 2024.

La promozione della sostenibilità ambientale, attraverso la riduzione di emissioni inquinanti nell’aria, si sostanzia attraverso quattro macro azioni: limitazione al traffico per i veicoli più inquinanti dal lunedì al venerdì, domeniche ecologiche, adozione delle misure emergenziali in caso di sforamento dei limiti di legge del PM10 e gestione impianti di riscaldamento.

Per chi possiede un’auto soggetta a limitazioni è possibile aderire al servizio Move – IN, con la possibilità di avere a disposizione un chilometraggio di percorrenza limitato, in base alle categorie dei veicoli, per muoversi.

Limitazioni veicoli inquinanti.

Dal 01/10/2024 al 31/03/2025, dal lunedì al venerdì, dalle 08.30 alle 18.30, eccetto che nelle giornate festive del 01/11/2024, 25/12/2024, 26/12/2024, 01/01/2025 e 06/01/2025, in tutta l’area interna alle tangenziali come da /planimetria allegata e nel parco /Area delle Scienze (Campus Universitario), l’istituzione del divieto totale di circolazione per le seguenti categorie di veicoli.

Veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;

Veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;

Veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina 0 ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;

Ciclomotori e motocicli EURO 0, EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A.

Domeniche ecologiche.

Sono previste ogni domenica dal 01/10/2024 al 31/03/2025, dalle 08.30 alle 18.30, a eccezione del 08/12/2024, in tutta l’area interna alle tangenziali, come da planimetria costituente l’allegato 1 parte integrante del presente atto, l’istituzione del divieto totale di circolazione per le seguenti categorie di veicoli.

Veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;

Veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 ed Euro 5 non conformi alla direttiva 715/2007*692/2008 (Euro 6 A o Euro 6 B);

Veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina 0 ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;

Ciclomotori e motocicli EURO 0, EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A.

Misure emergenziali.

Nel periodo 01/10/2024 – 31/03/2025, l’adozione delle seguenti misure emergenziali.

Nel caso in cui, il bollettino emesso da Arpae, nei giorni di controllo (individuati nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì), indichi la necessità di attivare le misure emergenziali, nell’ambito territoriale della Provincia di Parma, a partire dalla giornata seguente all’emissione del bollettino di Arpae e fino al successivo giorno di controllo incluso.

In particolare, in tutta l’area interna alle tangenziali, come da planimetria allegata, si istituisce dalle 8:30 alle 18:30 il divieto di totale di circolazione per le seguenti categorie di veicoli.

Veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;

Veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina 0 ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;

Veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 ed EURO 5 non conformi al regolamento 715/2007*692/2008 (Euro 6 A o Euro 6 B);

Ciclomotori e motocicli EURO 0, EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A.

In tutto il territorio comunale è vietato utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “4 stelle”.

In tutto il territorio comunale, è disposto il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e divieto di concessione delle deroghe a tale divieto previste dalla normativa regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, fatte salve quelle per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall’autorità competente. Sono esclusi dal divieto di spandimento dei liquami zootecnici di cui al presente punto le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami, quelle con iniezione diretta al suolo e quelle specificate al paragrafo 11.1.3.7 della Relazione generale PAIR 2030.

Sono esclusi dal divieto di circolazione i seguenti veicoli.

  1. a) autoveicoli con almeno n. 3 persone a bordo (car pooling), se omologate a 4 o più posti, e con almeno 2 persone, se omologate a 2/3 posti;
  2. b) autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
  3. c) autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall’art. 54 del Codice della Strada e dall’art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada (vedi punto A, allegato n. 3 alla Relazione generale del PAIR 2030) – di cui all’allegato 2 parte integrante del presente atto);
  4. d) Solo relativamente alle limitazioni strutturali, veicoli che hanno aderito al sistema Move-In, nel rispetto delle caratteristiche del servizio e secondo le modalità operative descritte negli Allegati A, B e C alla Deliberazione di Giunta regionale n. 2127 del 5/12/2022, come disposto dall’ordinanza Sindacale OS-2024-52 del 03/07/2024.

Nell’ordinanza, al punto 8, sono elencati veicoli ad uso speciale oggetto di deroga ai provvedimenti di limitazione della circolazione.

Altre misure di tipo ambientale sono incluse nell’ordinanza, con particolare riferimento alla gestione del riscaldamento ai seguenti punti.

  1. nel periodo dal 01/10/2024 al 31/03/2025 in tutto il territorio comunale

3.1 il divieto di utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “3 stelle” e focolari aperti o che possono funzionare aperti;

3.2 il divieto di qualsiasi tipologia di combustione all’aperto a scopo intrattenimento, quali, ad esempio, falò tradizionali o fuochi d’artificio (ad eccezione dei barbecue). In deroga al divieto, sono consentiti due eventi, promossi o autorizzati dall’amministrazione comunale, nell’ambito di festeggiamenti tradizionali, nel caso in cui non siano state attivate le misure emergenziali o i provvedimenti di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e alle condizioni previste dall’articolo 10, comma 1, del Decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69;

3.3 il divieto di abbruciamento, ai sensi dell’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e dell’articolo 10 comma 1 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023, dei residui vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 152/2006, incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria e nel rispetto delle modalità indicate dall’Ente di gestione dei siti della rete Natura 2000;

3.4 al divieto di cui al punto 3.3, sono previste deroghe, fatto salvo che non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell’aria, non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, siano rispettate le modalità indicate al paragrafo 11.5.3.8 della Relazione generale del PAIR 2030 per l’abbruciamento in loco dei soli residui vegetali agricoli o forestali, in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o del detentore del terreno e nel caso in cui l’area su cui si pratica l’abbruciamento non sia raggiungibile dalla “viabilità ordinaria”, come di seguito specificato:

  1. a) per soli due giorni totali nei mesi di marzo ed ottobre di ciascun anno;
  2. b) esclusivamente per le superfici investite a riso e a seguito di indicazioni emesse dall’Autorità fitosanitaria nei mesi di ottobre e marzo.

4.durante la stagione termica 2024-2025, in tutto il territorio comunale

  1. a) l’obbligo di mantenimento delle temperature fino a massimo di 19° C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo di 17° C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive.
  2. le seguenti misure, da applicarsi in via strutturale per tutto l’anno

5.1.l’obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. È stabilito altresì l’obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione;

5.2 l’obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche nelle fasi di riscaldamento e raffrescamento. Sono esclusi gli esercizi commerciali e gli edifici dotati di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l’isolamento termico degli ambienti.

Il comunicato stampa è pubblicato integralmente. Segue planimetria della viabilità.

(1 ottobre 2024)

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